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14 - AUSILI E PROTESI
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1) EROGAZIONE GRATUITA


Hanno diritto alla fornitura gratuita degli ausili, protesi e ortesi:

×   gli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio
×   i ciechi
×   i sordomuti.
×   i minori di 18 anni non riconosciuti invalidi per i quali è riconosciuta la necessità di effettuare un intervento compensativo e riabilitativo al fine di prevenire l'instaurazione di una disabilità irreversibile

Il procedimento per l’erogazione delle protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro tappe: la prescrizione, l’autorizzazione, la fornitura e il collaudo.

La modulistica apposita va ritirata all'Ufficio Protesico delle ASL di appartenenza.


a) La prescrizione
L’ausilio verrà prescritto da uno medico specialista, facente capo al Servizio Sanitario Nazionale. Questi deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto;
un esempio, una carrozzina non può essere prescritta da un diabetologo, ma bensì da un medico ortopedico o da un medico fisiatra.

Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

b) L'autorizzazione
E' uno dei passaggi necessari per ottenere un ausilio, o un dispositivo protesico, o una ortesi. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.

Il rinnovo del presidio è possibile se:

×    il presidio è ancora necessario;
×   è trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura; (Va ricordato, ancora una volta, che tale disposizione non è applicabile ai minori di 18 anni.)
×    il presidio precedentemente fornito non è più idoneo o convenientemente riparabile;
×    smarrimento o rottura accidentale del presidio.


Nel documento di autorizzazione dell’ASL, viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore per l'erogazione del dispositivo prescritto.
L'eventuale differenza tra costo dell’ausilio e stanziamento da parte del servizio pubblico, è a carico dell'assistito.
Se l’ASL invece, non specifica sul documento l’importo del corrispettivo, autorizza la fornitura al prezzo pieno richiesto dal fornitore.

c) La fornitura
Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare i tempi di consegna.
E' bene sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del fornitore.
Inoltre, nel caso, il dispositivo non sia rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad adeguarlo.

d) Il collaudo
Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto.
Il fornitore dell'ausilio deve informare l’ASL dell’avvenuta consegna entro tre giorni lavorativi. L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo.
Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore che verifica la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è di 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti.
Per i prodotti monouso non è previsto alcun collaudo.

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