1) CONTRIBUTO SU DISPOSITIVI DI ADATTAMENTO DEL VEICOLO
Fra le agevolazioni previste dalla Legge quadro sull'handicap ci sono i contributi per le spese sostenute per modificare gli strumenti di guida. Questi contributi sono pari al 20% della spesa relativa sia, ai componenti, che al montaggio. L'agevolazione era (prima della circolare 13875/29.4-27/08/02 della Giunta Regionale) riservata ai titolari di patente A, B o C speciale che per ridotte o impedite capacità motorie, erano costretti ad adattare l'auto per poterla condurre in sicurezza.
Gli adattamenti soggetti a questi contributi erano, infatti, solo quelli prescritti dalla Commissione per le patenti speciali, e riportati, sulla patente di guida.
Con circolare n°13875/29.4 del 27/08/02 la Giunta Regionale rende noto che è aumentata la somma destinata al finanziamento dei dispositivi per l’adattamento dei veicoli utilizzati dai disabili.
“Risulta per tanto possibile ammettere al finanziamento (20% spesa sostenuta) anche i dispositivi esterni all’automobile quali pedane e sollevapersone e, le domande di contributo relative a persone disabili per il cui trasporto occorra apportare modifiche all’autovettura del familiare a cui è a carico.”
Per i titolari di patente speciale che abbiamo apportato modifiche ai dispositivi di guida, la richiesta di contributo (contr/1) va presentata all’Ufficio S.A.S.T di residenza, esibendo copia della patente speciale e copia della fattura relativa alla spesa sostenuta.
Anche il modello di richiesta di contributo (contr/2) redatto e sottoscritto dal soggetto a cui il disabile è a carico, va consegnato al medesimo ufficio.
Alcune A.S.L richiedono, l'originale della fattura; a tale richiesta va opposto netto rifiuto. Senza quell'originale, infatti, non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale in sede di denuncia dei redditi.
Bisogna invece, fornire loro di una fotocopia della fattura.
Scarica documento 1 |
|
Scarica documento 2 |
|
Pagine: <<< - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30