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10 - CONGEDI LAVORATIVI

1    PERMESSI  LAVORATIVI PER IL SOGGETTO DISABILE  E PER I SUOI FAMILIARI

 

Il genitore di un  figlio  con età inferiore ai 3 anni e con handicap in situazione di gravità, prevista dalla Legge 104/1992  , e  accertata dalla Commissione Medica presso  ASL di competenza,  ha diritto:

   a prolungare il periodo di astensione facoltativa per maternità fino al compimento di 3 anni di vita  del figlio stesso ;

 

    a usufruire di due ore di permesso giornaliero.

 

 I due benefici sono fra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici.

Il prolungamento dell'assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio.

 

Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e  sono conteggiate ai fini dell’anzianità di servizio. I dubbi  che tali permessi incidano sulla maturazione delle  ferie e della tredicesima mensilità, vengono chiariti dal messaggio INPS n. 36370-10/11/04

L'INPS ha infatti, diramato, purtroppo solo attraverso la sua rete interna, un'importante indicazione su un aspetto assai rilevante per i lavoratori che assistano familiari con handicap grave, o per gli stessi lavoratori disabili che fruiscono dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Quei permessi incidono o meno sulla costruzione della tredicesima mensilità e delle ferie?

Con il messaggio citato l'INPS assume l'indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che i permessi lavorativi derivanti dall'articolo 33 non incidono sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

 

Va ricordato che per coloro che l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore, la concessione è di una sola ora di permesso.

I permessi maturati nell’arco del mese, in base alle circolari INPS n. 133/00 e n. 128/03,  possono essere goduti alternativamente  da entrambe i genitori (ovvero parenti e affini entro il 3° grado di paretela).

 Es. 1° giorno – mamma

 2° giorno – papà

 3°giorno - mamma, ecc..

L'INPS ha infatti, diramato, purtroppo solo attraverso la sua rete interna, un'importante indicazione su un aspetto assai rilevante per i lavoratori che assistano familiari con handicap grave, o per gli stessi lavoratori disabili che fruiscono dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Quei permessi incidono o meno sulla costruzione della tredicesima mensilità e delle ferie?

Con il messaggio citato l'INPS assume l'indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che i permessi lavorativi derivanti dall'articolo 33 non incidono sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Inoltre l’INPS con circolare n° 128 del 11 luglio 2003, ha ribadito che i permessi, per l’assistenza al disabile  con età inferiore ai 3 anni e  l’allattamento di un secondo figlio, sono compatibili, e di conseguenza tra loro cumulabili.

 

Al compimento del 3 anno di vita del figlio con handicap grave, il genitore può usufruire di tre giorni al  mese di permesso.

Tali permessi possono essere fruiti in via continuativa , e  devono essere  utilizzati entro il mese di pertinenza.

La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.

E' importante sottolineare che le norme degli ultimi anni hanno precisato che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (art. 42 T.U.27/04/01).

 Ad esempio, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.

 

Va segnalata la Legge 388 del 23/12/00 che introduce la possibilità per i genitori di una persona  con handicap grave, di usufruire di due anni  di congedo retribuito.

La condizione essenziale per poter usufruire di tale congedo, era che il disabile  fosse accertato  handicappato in situazione di gravità da almeno di cinque anni. Questa condizione escludeva la possibilità di richiedere il congedo da parte di genitori di bambini in tenera età, o di genitori di  persone che non avessero ancora accertato la situazione dell’handicap.

Con la manovra finanziaria per il 2004 questo limite di cinque anni è stato abolito.  I genitori di bambini o di persone con handicap, possono usufruire del concedo nell’immediatezza del bisogno.

Anche per il congedo di due anni,  spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.

Il congedo spetta alternativamente a uno dei genitori, o in assenza di questi a un fratello o una sorella convivente. Due Sentenze della Corte Costituzionale (n. 158/2007 e n. 19/2009) hanno esteso anche al coniuge e ai figli la facoltà di avvalersi del congedo retribuito di due anni.

La Corte ha posto come condizione per usufruire dei due anni di congedo,  la convivenza con il familiare da assistere. Per i figli che assistono i genitori – va sottolineato – la Corte aggiunge anche un’altra condizione: i congedi possono essere concessi «in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave».

 

Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre ha diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio.

E’ bene precisare che i permessi  spettano ai genitori e agli affini entro il  terzo grado di parentela (fratelli- sorelle – nipoti …), ma soprattutto  ai lavoratori disabili (ex art. 33 Legge 104/1992).

Il cittadino con handicap che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a giorni", ma  si precisa che il tipo di permesso richiesto, può essere cambiato da un mese all'altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata.

La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della prima richiesta, esigenze che devono essere documentate dal lavoratore. In tal caso la fruizione dei permessi residui (giornalieri o orari) verranno ricalcolati sulla base di quelli già goduti.

Circa  la questione della frazionabilità  dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda  dell’ente di previdenza  di riferimento.

Questi permessi lavorativi sono retribuiti, e coperti da contributi figurativi.

Con  circolare INPS n°128/2003, si hanno anche chiarimenti circa la fruizione di congedi  lavorativi spettanti al lavoratore disabile e al lavoratore non disabile che presti assistenza. L’INPS precisa che  il lavoratore (non con handicap) ha la possibilità di usufruire di permessi lavorativi per l’assistenza a un proprio congiunto, anche se questo a sua volta è lavoratore e fruisce di tale diritto.  Elemento necessario che i due lavoratori usufruiscano dei permessi in modo contemporaneo.

 

  Lavoro notturno

Lo svolgimento del lavoro  notturno  è  disciplinato da una    norma della Legge 903/77,  successivamente modificata dalla Legge 25/99.  La normativa vigente prevede che il lavoro notturno non debba,  obbligatoriamente, essere prestato dal genitore che abbia a carico un soggetto disabile (Legge 104/92).

E’ opportuno sottolineare che la normativa non richieda la condizione di gravità della persona con handicap.

 

 

La Legge 388 del 23/12/2000 all’articolo 80 comma 3 prevede disposizioni in merito al prepensionamento dei lavoratori  invalidi (invalidità superiore al 74%) e sordomuti.

Il lavoratore invalido per qualsiasi causa, e  il lavoratore sordomuto,  ha la facoltà di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, la contribuzione figurativa di due mesi.

La contribuzione figurativa, al fine dell’ottenimento della pensione, non può superare il limite di   5 anni.


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